STATUTO

Art. 1  Denominazione

E’ costituito il “COMITATO DI QUARTIERE DI VIA WOLKENSTEIN E DINTORNI”, in breve “COMITATO DI QUARTIERE WOLKENSTEIN”, con sede legale in Merano, via Walther von der Vogelweide n. 20.

 

Art. 2  Scopi

Il Comitato persegue lo scopo di migliorare la vivibilità del Quartiere e le condizioni di vita sia di chi vi risiede che di chi vi lavora, in considerazione del carattere residenziale del Quartiere.

Possono essere svolte anche azioni con fini solidaristici a sostegno delle persone in stato di povertà o di indigenza.

Il Comitato si propone quale interlocutore nei confronti dell’amministrazione comunale presentando iniziative, esigenze e problematiche del Quartiere allo scopo di trovare soluzioni adatte per tutti i residenti.

 

Art. 3  Confini geografici

I confini geografici del Quartiere sono dati dalle seguenti vie:

  • Via Alessandro Manzoni

  • Via Enrico Toti

  • Via Francesco Petrarca (dal ponte Rezia fino all’incrocio con via Piave)

  • Via Friedrich Schiller

  • Via Giacomo Leopardi

  • Via Monte Tessa

  • Via Oswald von Wolkenstein

  • Via Piave (lato destro, dal ponte Teatro fino all’incrocio con via Tennis)

  • Via Tennis

  • Via Ugo Foscolo

  • Via Walther von der Vogelweide con il Vicolo Josef Leitgeb ed il Vicolo Josef Weingartner.

I confini suindicati possono essere oggetto di modifiche.

I confini del Quartiere sono evidenziati nella piantina allegata.

 

Art. 4  Finanziamenti e Bilancio

Il Comitato non ha scopi di lucro: i mezzi finanziari sono costituiti dagli eventuali contributi da enti, associazioni e privati.

I finanziamenti al Comitato sono destinati alla copertura delle spese di gestione e per attività didattiche, ricreative e culturali.

Il Bilancio del Comitato è tenuto su base annua: l’anno contabile coincide con l’anno solare e deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

In caso di scioglimento del Comitato di quartiere, le sue disponibilità finanziarie sono attribuite secondo le decisioni del Consiglio direttivo e comunque a scopo benefico.

 

Art. 5  Organi

Gli organi del Comitato sono:

  1. L’Assemblea del quartiere

  2. Il Consiglio direttivo

  3. Il Presidente / La Presidente

  4. Il Direttivo ristretto

  5. Il Vicepresidente / La Vicepresidente

  6. Il Segretario / La Segretaria

  7. Il Cassiere / La Cassiera

Gli incarichi s’intendono a titolo gratuito.

 

Art. 6  Assemblea generale del quartiere

Organo sovrano del Comitato di quartiere è l’Assemblea generale.

Essa viene convocata almeno con cinque giorni di anticipo, dando comunicazione mediante volantinaggio e affissione nelle bacheche del comitato.

I compiti dell’Assemb­lea sono:

  1. In convocazione ordinaria discutere la relazione annuale del Presidente, trattare gli argomenti di interesse comune ed eleggere ogni quattro anni, secondo le modalità previste dall’articolo 8, i membri del Consiglio direttivo.

  2. In convocazione straordinaria discutere e votare su particolari ed urgenti questioni.

     

Art. 7  Il Consiglio direttivo, Consiglio di quartiere

Il Consiglio direttivo, detto anche Consiglio di quartiere, è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 13 (tredici) membri.

Nel proprio ambito elegge il Presidente a maggioranza relativa; in caso di parità si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.

Il Consiglio resta in carica quattro anni, il termine può essere prorogato di un altro anno dal Consiglio, e i suoi membri sono rieleggibili.

 

Art. 8  Elezione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto a suffragio universale su lista unica mediante voto segreto.

Il seggio per le votazioni resta aperto per almeno sei ore fino ad un massimo di dodici ore nell'arco di una giornata.

Gli scrutatori vengono nominati dal Consiglio direttivo uscente. I membri del consiglio uscente non possono svolgere il ruolo di scrutatori, come pure i candidati alle elezioni del nuovo consiglio.

Hanno diritto di voto, attivo e passivo, coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e:

  • abbiano la residenza nel Quartiere o

  • siano titolari di un’attività economica sita nel Quartiere.

Sono esclusi dall’elettorato passivo tutti coloro i quali sono investiti di un mandato politico a seguito di elezioni, compresa la chiamata dall'esterno.

 

Art. 9  Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei consiglieri.

Spetta al Consiglio di:

  1. Deliberare in merito ai problemi inerenti al Quartiere. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità il voto del Presidente o del Vicepresidente, qualora sostituisca il Presidente, vale doppio. Il Consiglio può deliberare solo alla presenza di almeno metà più uno dei membri eletti o cooptati. Il Presidente, o il Vicepresidente, devono essere sempre presenti ai lavori del Consiglio, pena la nullità delle decisioni.

  2. Fissare le date delle Assemblee ordinarie e di quelle straordinarie.

  3. Programmare l’attività del Comitato.

  4. Intraprendere ogni iniziativa con riferimento agli scopi di cui all’articolo 2.

  5. Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari, verso i consiglieri.

  6. Eleggere il Presidente, le cariche sociali ed i membri del Direttivo ristretto.

     

Art. 10  Decadenza dei Consiglieri e del Consiglio direttivo

I Consiglieri cessano di appartenere al Consiglio direttivo:

  1. Per dimissioni.

  2. Per gravi mancanze.

  3. Per espulsione, deliberata dalla maggio-ranza assoluta del Consiglio direttivo pronunciata contro chi commette azioni ritenute contrarie agli intenti dell’art. 2 e chi non si attiene alle deliberazioni del Consiglio. Il consigliere espulso non può più essere rieletto.

  4. Per decadenza, se assenti ingiustificati per tre volte consecutive ai lavori del Consiglio direttivo.

  5. Quando vengono a mancare i requisiti di eleggibilità, come la residenza, attività, proprietà nel quartiere.

  6. Per incompatibilità, in caso di investitura di un mandato politico a seguito di elezioni, compresa la chiamata dall'esterno.

Se uno o più consiglieri cessano di appartenere al Consiglio direttivo, può essere cooptato il primo dei non eletti nelle votazioni rispettivamente potranno essere cooptati a seguire ulteriori candidati non eletti. Il Consiglio rimane in carica fino alle elezioni successive con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri eletti. Sotto questa soglia il Consiglio decade e sono indette nuove elezioni.

 

Art. 11  Il Presidente

Il Presidente:
- rappresenta il Comitato di quartiere e ne è il legale rappresentante;
- convoca e dirige il Consiglio direttivo ed il Direttivo ristretto del comitato e dà attuazione alle rispettive deliberazioni;
- tiene i rapporti con il/la Sindaco/a, l'Assessore/a delegato/a e con gli altri organi istituzionali comunali;
- convoca l'Assemblea generale o una riunione pubblica almeno una volta all'anno, ed ogni volta che il consiglio di quartiere lo ritenga utile per la trattazione di temi di particolare importanza.

Il Presidente eletto propone all’interno del Consiglio direttivo la nomina delle cariche sociali di:

  1. Vicepresidente

  2. Segretario

  3. Cassiere

Propone inoltre i nomi per il Direttivo ristretto.

In caso di dimissioni del Presidente da consigliere, o di rinuncia alla sua carica, il Consiglio procede alla nomina di un nuovo Presidente secondo il disposto dell’articolo 7.

 

Art. 12  Il Direttivo ristretto

Il Direttivo ristretto è l’organo istituito per il vaglio preliminare delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio.

Esso è composto di membri scelti tra il Consiglio nella misura massima di quattro, oltre al Presidente.

 

Art. 13  Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali è espressamente delegato dal Presidente.

 

Art. 14  Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni ed affianca il Presidente nella corrispondenza e nell'attuazione delle deliberazioni.

 

Art. 15  Il Cassiere

Il Cassiere amministra i fondi del Comitato e ne è responsabile di fronte al Consiglio direttivo.

Predispone per ogni esercizio un rendiconto economico e finanziario.

 

Art. 16  I collaboratori esterni

Il Comitato, per lo svolgimento delle sue atti­vità, si può avvalere di collaboratori esterni.

I collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, qualora ne sia richiesta la presenza, “senza diritto di voto”.

 

Art. 17  Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono discusse e deliberate solo dal Consiglio e solo se poste all’ordine del giorno.

Per l’approvazione delle deliberazioni occorrono i voti favorevoli della maggioranza assoluta del Consiglio.

 

Art. 18  Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Ultima modifica approvata dal Consiglio direttivo in data 13/11/2023.

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